Art. 3.
(Prezzo di vendita).
1. Il prezzo degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali degli
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alloggi medesimi. Al prezzo così determinato non si applicano riduzioni.
2. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riclassificano il patrimonio degli IACP comunque denominati attribuendo agli alloggi la categoria A3 e la classe adeguata al tipo di fabbricato e alla sua ubicazione.